Sicurezza

Ai sensi del testo unico dell’edilizia, il DL 81/20018 lo studio può svolgere le funzioni di coordinatore per la sicurezza sia in fase di progettazione che di esecuzione. La figura di coordinatore della sicurezza è necessaria in tutti i cantieri, temporanei o mobili; va nominata quando si prevede la presenza di più imprese esecutrici, anche se non contemporaneamente, nello stesso cantiere.